La Costituzione della Repubblica Italiana recita all'Art. 9:
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

venerdì 8 settembre 2006

Caso ecomostro Laika a San Casciano

08/09/2006
NO ALLA VARIANTE LAIKA AL PONTEROTTO

Per salvare il territorio di San Casciano da una cementificazione inutile e dannosa Per impedire una speculazione immobiliare basata sul ricatto occupazionale.

Continua la vertenza dei movimenti locali che si sono opposti sin dall’inizio alla Variante, crescono i dubbi e le opposizioni.

Depositate al Comune di San Casciano 24 osservazioni alla variante LAIKA da associazioni ambientaliste e privati cittadini.

IL 16 SETTEMBRE PER LE VIE DI SAN CASCIANO VERRA' MESSA IN SCENA UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI SUL CASO LAIKA

Stamani, presso il Centro Culturale 'Elsa Morante' a Firenze, le associazioni ambientaliste toscane, i comitati locali e la Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico, hanno ribadito in conferenza stampa la loro netta contrarietà alla grande operazione immobiliare della Laika nel territorio comunale di S.Casciano Val di Pesa.

In particolare, sono state esaurientemente illustrate le osservazioni depositate in Comune, che evidenziano gli enormi limiti di questa operazione urbanistica. Nel dettaglio, qui di seguito, si sintetizzano i punti salienti che caratterizzano dette osservazioni.

1. Si è scelta una procedura sostanzialmente irregolare, orientando il privato ad acquistare alcuni terreni agricoli per poi localizzare l’area fabbricabile in modo che coincidesse con i terreni agricoli acquistati dal medesimo privato. Tale irregolarità ha viziato l’intero procedimento sin dal suo concepimento.

2. Il comune di San Casciano ha di fatto bloccato la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale dopo l’adozione del Piano Strutturale (29/03/2004), e da allora gli uffici tecnici hanno lavorato quasi esclusivamente su due varianti di grande entità (Cantine Antinori e LAIKA). Si è scelto di procedere cioè caso per caso, sacrificando la programmazione e la tutela dei beni collettivi e assecondando invece istanze e interessi particolari di grandi gruppi economici.

3. Si è dichiarata una 'vocazione industriale' dell’area che è del tutto inesistente nella realtà. Ciò è testimoniato, in particolare, dall’elevato impatto paesaggistico dell’intervento, come facilmente dimostrabile dalla simulazione grafica allegata, che smentisce le simulazioni di comodo riportate nel progetto e le entusiastiche dichiarazioni sul 'corretto inserimento nel paesaggio' della struttura.

4. La Valutazione Strategica pare istruita e impostata in modo da confermare ex-post una scelta già decisa a livello politico. Per essere correttamente impostata, la Valutazione Strategica deve analizzare il territorio, valutarne 'laicamente' le potenzialità e le criticità e solo dopo indicarne le possibili trasformazioni sostenibili; da una seria valutazione potrebbe anche emergere che una certa ipotesi non è sostenibile, o da localizzare altrove. Qui invece l’intervento pare già acquisito nel Piano, con la sua cubatura, la sua localizzazione, ecc… Ai commissari è stato lasciato solo l’onere di individuare le migliorie ambientali e sociali necessarie a rendere “presentabile” l’intervento lì dove LAIKA aveva già comprato i terreni.

5. Con ciò, ed è l’aspetto più grave della vicenda, si è del tutto disatteso il principio sancito dall’art. 3 comma 4 della LR 1/2005, che recita testualmente: '.. nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti'. Una Amministrazione Comunale forte e capace di resistere a possibili ricatti aziendali, avrebbe dovuto costringere la proprietà a intervenire sui fabbricati già in suo possesso, concedendo incrementi premiali ai volumi esistenti dei capannoni Laika e assoggettandoli semplicemente a ristrutturazione urbanistica. Questo avrebbe orientato l’impresa verso l’acquisizione di terreni contermini, favorendo il riuso delle aree già edificate piuttosto che l’impermeabilizzazione definitiva di altri terreni agricoli pregiati.

6. L’impatto ambientale dell’intervento è forte, assolutamente non mitigabile dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico, poco studiato e approfondito da altri punti di vista (difesa del suolo, impermeabilizzazione dei terreni, ecc…).

7. Mancano garanzie sulle finalità produttive e sull’effettivo interesse pubblico della variante. Manca una norma che vincoli l’intervento diretto, sub concessione edilizia, alla ratifica di una convenzione nella quale si stabilisca (come hanno già fatto altri Comuni) che i volumi concessionari sono soggetti a demolizione o a penale finanziaria pari al valore immobiliare dei medesimi se l’azienda recede dagli impegni, o vende l’area, o licenzia gli addetti, o rilocalizza la produzione, o fraziona infine il capannone.

Sulla base di queste osservazioni, daremo adesso battaglia alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale resa necessaria dalla Variante allo strumento urbanistico comunale. Siamo all’assurdo che il privato, invece di conformarsi alle regole definite come invarianti dagli strumenti urbanistici generali vigenti, induce l’amministrazione pubblica a cambiare i Piani. Si è già dovuto variare il Piano del Rumore comunale appena approvato, per rendere ammissibile in quell’area una zona industriale, si dovrà variare il PTCP e in definitiva si realizzerà una zona industriale in un’area a vincolo paesaggistico e a forte vulnerabilità degli acquiferi.

Ma è grave anche il mancato coinvolgimento dell’opinione pubblica, della Società Civile e dei tanti gruppi locali (tanto più grave se si pensa che i Comuni del Chianti fiorentino stanno seguendo una procedura di Agenda 21 finalizzata alla eco-certificazione). La scelta è molto importante e controversa, e riveste un valore di indirizzo sullo sviluppo che si vuole riservare al territorio del Chianti, perciò chiediamo che si dia la parola ai cittadini con un REFERENDUM CONSULTIVO. Il comune di San Casciano ha un regolamento che consente l’indizione di questo strumento di consultazione popolare con un semplice voto di maggioranza del Consiglio Comunale. Chiediamo perciò che all’atto di approvazione della variante urbanistica, si faccia quel che hanno fatto altri comuni su scelte amministrative ritenute di grande valenza: lasciare l’ultima parola ai cittadini.

Il caso LAIKA è ormai divenuto esempio e paradigma di un modo sbagliato di governare il territorio, perdendo il carattere di vertenza puramente locale e assumendo quello di una battaglia strategica per il rispetto dei principi guida della LR 1/2005, troppo spesso disattesa e contraddetta sul territorio regionale toscano.

Legambiente, Italia Nostra, WWF, Fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico, Amici della Terra, Comitato per l’Ambiente di San Casciano